La Pia Unione Femminile di Maria SS. del Buon Consiglio

La Pia Unione Femminile storicamente nasce intorno agli anni'60, questo ci è dato saperlo dal fatto che nella parte posteriore dello Stendardo della stessa Pia Unione è presente la data dell'anno 1964; epoca in cui era presente l'amministrazione Presieduta dal Priore Corrado Camporeale. La confraternita veniva da un periodo storico di crisi per cui l'allora Padre Sprirituale don Saverio de Palma, tra le opere di rinnovamento della Confraternita decise di ripristinare anche l'associazione femminile. Susseguentemente a qesto periodo di crisi la Pia Unione avanza tra alti e bassi fino ai giorni nostri, periodo in cui si è decisi di dare una nuova riorganizzazione della Pia Unione grazie all'incremento di nuove giovani Consorelle e all'esperienza delle Consorelle già presenti.Purtroppo all'interno del nostro archivio confraternale non è presente alcun tipo di materiale strorico sulla Associazione Femminile, è resente solo il regolamento della stessa.

Il Regolamento della Pia Unione Femminile
Art 1
E’ costituita, in molfetta, aggregata alla confraternita omonima, la PIA UNIONE DI MARIA SS. del BUON CONSIGLIO.
Essa, sotto la guida del Padre Spirituale, ha il compito di:
- Curare e diffondere la devozione verso la Vergine Madre del Buon Consiglio nei modi e nelle forme più opportune, osservando e promuovendo – nel contempo e specie fra le Consorelle – una vita esemplarmente cristiana;
- Partecipare alle cerimonie liturgiche della Confraternita;
- Suffragare le anime delle Consorelle defunte;
- Collaborare con il consiglio di Amministrazione della Confraternita nei fatti di comune interesse;
- Istituire, durante il novenario, una unità di raccolta oblazioni di confratelli, consorelle, devoti e benefattori onde costituire un “Fondo Beneficenza” a favore delle famiglie bisognose e per le opere di carità in genere.
Art 2
La PUF (PIA UNIONE FEMMINILE) ha un proprio stendardo che, sul recto, è di colore bianco con ricami floreali a racemi color giallo-oro e al centro un ovale raffigurante la Vergine Madre del Buon Consiglio, mentre, sul verso, è di color azzurro con – al centro – ricamato il monogramma mariano sormontato da una corona e circondato da dodici stelle.
Art 3
Alla PUF possono appartenere tutte le donne di buona volontà che, devote alla madonna e rispondendo ai requisiti previsti per i confratelli negli art 3 e 4 dello Statuto, si impegnano a rispettare il seguente Regolamento.
Per l’iscrizione a Consorella è sufficiente inoltrare richiesta di ammissione , o manifestarla, anche solo verbalmente, ad uno dei componenti il consiglio della PUF.
L’insegna distintiva delle Consorelle è costituita, da un nastro azzurro con fascia centrale gialla e medaglia con l’effige della Madonna del Buon Consiglio.
Art 4
Le iscritte sono tenute a :
- Intervenire alla cerimonia liturgica della vestizione che è la stessa stabilita per i confratelli;
- Versare la quota di iscrizione e quella annuale nella misura prevista dal consiglio di amministrazione della confraternita
La qualità di Consorella si perde:
- Per rinuncia scritta;
- Per morosità;
- Per atteggiamenti comportamentali previsti dagli art. 4 dello statuto;
- Per assenza prolungata o giustificata.
Art 5
La PUF è retta da un Consiglio formato dal Padre Spirituale, dal Priore pro-tempore e tre zelatrici aventi la maggiore età e non meno di cinque anni di iscrizione.
Esse durano in carica tre anni e sono, singolarmente, riconfermabili.
Il consiglio elegge, al suo interno e fra le zelatrici, quella alla quale affidare la carica di Presidente della Pia Unione Femminile e quella a cui affidare la carica di segretaria.
Art 6
Il Consiglio si riunisce :
- Di norma due volte all’anno. La prima non più tardi dell’ultima domenica di febbraio per la programmazione delle attività da svolgere e per la nomina delle zelatrici; la seconda non più tardi dell’ultima domenica di novembre per il resoconto delle attività svolte e l’elezione del Presidente della PUF alla scadenza di ogni mandato;
- Ogni qual volta lo si ritiene necessario.
Ogni riunione del Consiglio sarà suffragata dalla presenza del Priore pro-tempore, responsabile in primis del sodalizio e garante della perfetta osservanza delle norme statutarie, senza diritto di voto.
Art 7
Fra le consorelle che più si distinguono per assiduità, dedizione e devozione, il Consiglio della PUF individuerà quelle da eleggere a zelatrici.
Esse, distinguendosi dalle restanti consorelle mediante un nastro che sarà più largo costituiranno un gruppo di collaborazione per il Consiglio, fermento della stessa PUF, e proporranno una rosa delle candidate per l’elezione del Consiglio.
La nomina di zelatrice è a vita e si perde solo per sua espressa rinuncia scritta da parte della detentrice che, comunque, resta sempre consorella alla PUF.
Art 8
Il seguente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte dell’Ordinario Diocesano e rende privo di effetto qualsiasi altro regolamento preesistente.
*Immagini dell'archivio confraternale |